Avvocato Domenico Esposito
 

 

INESISTENTE LA NOTIFICA SE LA RELATA MANCA DI SOTTOSCRIZIONE

 

 

La sottoscrizione dell'atto di notifica di un avviso di accertamento è  essenziale, sicché la sua mancanza ne determina la giuridica inesistenza, non suscettibile di sanatoria.

 

Corte di Cassazione, Sentenza 2.10.2008 n. 24442

L'Ufficio IVA   di   Pisa   emetteva  avviso  di  rettifica  in  relazione all'acquisto effettuato  dalla  M.O.  S.r.l.  di  alcuni  appartamenti  per il prezzo di  L.  564.500.000,  indicato  in  fattura,  in quanto a fronte di una valutazione U.T.E.  per  L.  1.267.344.000,  veniva rettificata la differenza, ritenuta non fatturata di L. 702.844.000.                                        

Avverso tale  avviso  la societa' proponeva opposizione, assumendo doversi calcolare l'IVA sui corrispettivi pattuiti e non sul valore venale.              

La Commissione   Tributaria  Provinciale  di  Pisa  (con  la  sentenza  n.173/03/2000), accogliendo  l'eccezione  dell'Ufficio,  dichiarava  il  ricorso inammissibile perchè  proposto  oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

La società interponeva gravame, adducendo vizi di notifica dell'avviso opposto.                  La Commissione Tributaria Regionale (con la sentenza in epigrafe indicata) respingeva il  gravame. 

Così  motivava: la relata di notifica dell'avviso di  rettifica  appariva  nulla  perche' il messo notificatore, non trovando gli  addetti,  non aveva certificato di aver posto in essere tutte le formalità previste  dal  D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; l'atto, tuttavia, raggiungeva lo scopo  per effetto della ricezione della raccomandata del 15/4/99 a mani proprie della legale rappresentante della società, signora (…) presso  la  sua  abitazione; il 18/6/99, veniva depositato il ricorso in primo grado  ed  in  questo  non eccepito alcun vizio di notifica; la nullità per mancanza  di  attestazione  appariva sanata ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p.c., per il raggiungimento dello scopo dell'atto invalido; la data di ricezione doveva essere  computata dal 17/4/99; percio', il ricorso spedito il 18/6/99 era stato giustamente dichiarato  inammissibile; restavano assorbite le altre questioni di merito sollevate dalla società.

Per la cassazione di questa decisione la società proponeva ricorso, notificato il  30-31/12/2003  (a mezzo Ufficiale Giudiziario), articolando due motivi, illustrati con ulteriore  memoria. 

L'Amministrazione Finanziaria è rimasta intimata.

Diritto                                                                                                                        

1- Con la prima censura è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli  artt. 156 e 160 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e del  D.Lgs.  n. 546 del 1992, art. 21, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. 

Con la seconda doglianza é stata eccepita la violazione e falsa applicazione delle norme  regolatrici in tema di inesistenza degli atti giuridici, oltre all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.        

2- Il ricorso é fondato.

I due motivi possono essere delibati congiuntamente,  attesa la loro stretta interconnessione   logico-giuridica, concernendo entrambi l'assunta nullità - inesistenza della notifica dell'impugnato avviso di rettifica IVA.  

La natura delle questioni sollevate con i richiamati motivi impone l'esame di un atto  fondamentale al fine di verificare se é possibile sostenere la tesi della sanatoria di nullità oppure se ricorre una ipotesi di giuridica inesistenza, insuscettibile di sanatoria.                   

Orbene, l'atto di  notifica n. 2930 del 15/4/99 compilato dal Messo notificatore del Comune  di Pisa sotto la dicitura "IL MESSO NOTIFICATORE" non reca alcuna sottoscrizione.

La mancanza di sottoscrizione, che é certamente elemento costitutivo essenziale di  un  atto  giuridico come l'atto di notifica, ne determina la giuridica inesistenza.

Questa situazione  é del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del  principio del  raggiungimento dello scopo, la quale é prevista solo per la sanatoria della nullità.

3- Per le argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto.              

Consegue la cassazione della gravata decisione ed  il rinvio ad altra Sezione del  giudice  a quo che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.                                                                                                                     

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata.               

Rinvia, anche  per  le  spese,  ad  altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.