Avvocato Domenico Esposito |
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INESISTENTE LA NOTIFICA SE LA RELATA MANCA DI SOTTOSCRIZIONE
La sottoscrizione dell'atto di notifica di un avviso di accertamento è essenziale, sicché la sua mancanza ne determina la giuridica inesistenza, non suscettibile di sanatoria.
Corte di Cassazione, Sentenza 2.10.2008 n. 24442 L'Ufficio IVA di Pisa emetteva avviso di rettifica in relazione all'acquisto effettuato dalla M.O. S.r.l. di alcuni appartamenti per il prezzo di L. 564.500.000, indicato in fattura, in quanto a fronte di una valutazione U.T.E. per L. 1.267.344.000, veniva rettificata la differenza, ritenuta non fatturata di L. 702.844.000. Avverso tale avviso la societa' proponeva opposizione, assumendo doversi calcolare l'IVA sui corrispettivi pattuiti e non sul valore venale. La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa (con la sentenza n.173/03/2000), accogliendo l'eccezione dell'Ufficio, dichiarava il ricorso inammissibile perchè proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. La società interponeva gravame, adducendo vizi di notifica dell'avviso opposto. La Commissione Tributaria Regionale (con la sentenza in epigrafe indicata) respingeva il gravame. Così motivava: la relata di notifica dell'avviso di rettifica appariva nulla perche' il messo notificatore, non trovando gli addetti, non aveva certificato di aver posto in essere tutte le formalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; l'atto, tuttavia, raggiungeva lo scopo per effetto della ricezione della raccomandata del 15/4/99 a mani proprie della legale rappresentante della società, signora (…) presso la sua abitazione; il 18/6/99, veniva depositato il ricorso in primo grado ed in questo non eccepito alcun vizio di notifica; la nullità per mancanza di attestazione appariva sanata ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p.c., per il raggiungimento dello scopo dell'atto invalido; la data di ricezione doveva essere computata dal 17/4/99; percio', il ricorso spedito il 18/6/99 era stato giustamente dichiarato inammissibile; restavano assorbite le altre questioni di merito sollevate dalla società. Per la cassazione di questa decisione la società proponeva ricorso, notificato il 30-31/12/2003 (a mezzo Ufficiale Giudiziario), articolando due motivi, illustrati con ulteriore memoria. L'Amministrazione Finanziaria è rimasta intimata. Diritto 1- Con la prima censura è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Con la seconda doglianza é stata eccepita la violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici in tema di inesistenza degli atti giuridici, oltre all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. 2- Il ricorso é fondato. I due motivi possono essere delibati congiuntamente, attesa la loro stretta interconnessione logico-giuridica, concernendo entrambi l'assunta nullità - inesistenza della notifica dell'impugnato avviso di rettifica IVA. La natura delle questioni sollevate con i richiamati motivi impone l'esame di un atto fondamentale al fine di verificare se é possibile sostenere la tesi della sanatoria di nullità oppure se ricorre una ipotesi di giuridica inesistenza, insuscettibile di sanatoria. Orbene, l'atto di notifica n. 2930 del 15/4/99 compilato dal Messo notificatore del Comune di Pisa sotto la dicitura "IL MESSO NOTIFICATORE" non reca alcuna sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione, che é certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l'atto di notifica, ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione é del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale é prevista solo per la sanatoria della nullità. 3- Per le argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto. Consegue la cassazione della gravata decisione ed il rinvio ad altra Sezione del giudice a quo che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. |
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